Art. 3.
(Organizzazione).

      1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Puglia è individuata la struttura da adibire a sede del Museo, nell'ambito della zona del Salento.
      2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
      3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da dieci membri:

          a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

          b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) due rappresentanti della regione Puglia;

          f) due rappresentanti del comune in cui ha sede il Museo;

          g) due rappresentanti delle aziende che partecipano all'allestimento del Museo, nominati dalle medesime aziende ogni cinque anni. I rappresentanti di cui alla presente lettera non possono essere nuovamente nominati.

      4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel

 

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settore della produzione della pasta alimentare o dell'olio di oliva della regione Puglia.
      5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati, con proprio decreto, dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto dello stesso Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli emolumenti spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, incluso il presidente, nonché al direttore del Museo.