1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Puglia è individuata la struttura da adibire a sede del Museo, nell'ambito della zona del Salento.
2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da dieci membri:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) due rappresentanti della regione Puglia;
f) due rappresentanti del comune in cui ha sede il Museo;
g) due rappresentanti delle aziende che partecipano all'allestimento del Museo, nominati dalle medesime aziende ogni cinque anni. I rappresentanti di cui alla presente lettera non possono essere nuovamente nominati.
4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel